Art. 2

Art. 2

In vigore dal 13 lug 2009
1.   Gli Stati membri non possono rifiutare l’omologazione CE, né il rilascio del documento di cui all’, lettera u), della direttiva 2003/37/CE, né l’omologazione nazionale per un tipo di trattore per motivi concernenti il dispositivo di sterzo se questo è conforme alle prescrizioni di cui all’allegato I. 2.   Gli Stati membri non possono rilasciare il documento di cui all’, lettera u), della direttiva 2003/37/CE per un tipo di trattore se questo non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva. Gli Stati membri possono rifiutare l’omologazione nazionale di un tipo di trattore se questo non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva.
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