Art. 98

Art. 98

In vigore dal 13 lug 2009
1.   Alle autorità competenti sono conferiti tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l’esercizio delle loro funzioni. I poteri sono esercitati: a) direttamente; b) in collaborazione con altre autorità; c) sotto la responsabilità delle autorità competenti, per delega ai soggetti ai quali le funzioni sono state delegate; o d) rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie. 2.   Ai sensi del paragrafo 1 le autorità competenti hanno il potere, quanto meno, di: a) avere accesso a qualsiasi documento in qualsiasi forma e riceverne copia; b) richiedere che qualsiasi persona fornisca informazioni e, se necessario, convocarla e disporre audizioni per ottenere informazioni; c) eseguire ispezioni in loco; d) richiedere le registrazioni esistenti riguardanti le comunicazioni telefoniche e i dati del traffico telefonico; e) richiedere la cessazione di qualsiasi pratica contraria alle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva; f) richiedere il blocco o il sequestro dei beni; g) richiedere la temporanea interdizione dell’esercizio dell’attività professionale; h) ordinare alle società di investimento e alle società di gestione autorizzate o ai depositari di fornire informazioni; i) adottare ogni tipo di misura per assicurare che le società di investimento, le società di gestione e i depositari continuino a rispettare gli obblighi della presente direttiva; j) ordinare la sospensione dell’emissione, del riacquisto o del rimborso delle quote nell’interesse dei detentori di quote o del pubblico; k) revocare l’autorizzazione rilasciata a un OICVM, a una società di gestione o a un depositario; l) riferire fatti all’autorità giudiziaria ai fini della promozione dell’azione penale; e m) autorizzare i revisori dei conti o gli esperti a procedere a verifiche o indagini.
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