Art. 98
In vigore dal 13 lug 2009
1. Alle autorità competenti sono conferiti tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l’esercizio delle loro funzioni. I poteri sono esercitati:
a)
direttamente;
b)
in collaborazione con altre autorità;
c)
sotto la responsabilità delle autorità competenti, per delega ai soggetti ai quali le funzioni sono state delegate; o
d)
rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.
2. Ai sensi del paragrafo 1 le autorità competenti hanno il potere, quanto meno, di:
a)
avere accesso a qualsiasi documento in qualsiasi forma e riceverne copia;
b)
richiedere che qualsiasi persona fornisca informazioni e, se necessario, convocarla e disporre audizioni per ottenere informazioni;
c)
eseguire ispezioni in loco;
d)
richiedere le registrazioni esistenti riguardanti le comunicazioni telefoniche e i dati del traffico telefonico;
e)
richiedere la cessazione di qualsiasi pratica contraria alle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva;
f)
richiedere il blocco o il sequestro dei beni;
g)
richiedere la temporanea interdizione dell’esercizio dell’attività professionale;
h)
ordinare alle società di investimento e alle società di gestione autorizzate o ai depositari di fornire informazioni;
i)
adottare ogni tipo di misura per assicurare che le società di investimento, le società di gestione e i depositari continuino a rispettare gli obblighi della presente direttiva;
j)
ordinare la sospensione dell’emissione, del riacquisto o del rimborso delle quote nell’interesse dei detentori di quote o del pubblico;
k)
revocare l’autorizzazione rilasciata a un OICVM, a una società di gestione o a un depositario;
l)
riferire fatti all’autorità giudiziaria ai fini della promozione dell’azione penale; e
m)
autorizzare i revisori dei conti o gli esperti a procedere a verifiche o indagini.
Storico versioni
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