Art. 97
In vigore dal 13 lug 2009
1. Gli Stati membri designano le autorità competenti incaricate di esercitare i compiti previsti dalla presente direttiva. Essi ne informano la Commissione, precisando l’eventuale ripartizione delle competenze.
2. Le autorità competenti sono autorità pubbliche o organi da esse designati.
3. Le autorità dello Stato membro di origine dell’OICVM sono competenti per esercitare la vigilanza dell’OICVM anche, se del caso, in base all’. Tuttavia, le autorità dello Stato membro ospitante dell’OICVM sono competenti per vigilare sull’osservanza delle disposizioni che esulano dalle materie disciplinate dalla presente direttiva e dagli obblighi di cui agli .
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