Art. 92

Art. 92

In vigore dal 13 lug 2009
L’OICVM prende le misure necessarie, secondo le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti nello Stato membro in cui le proprie quote sono commercializzate, affinché in detto Stato membro siano facilitati i pagamenti ai detentori di quote, il riacquisto o il rimborso delle quote e la diffusione delle informazioni che l’OICVM deve fornire.
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