Art. 91
In vigore dal 13 lug 2009
1. Gli Stati membri ospitanti degli OICVM assicurano che gli OICVM possano commercializzare le proprie quote nel loro territorio previa notifica ai sensi dell’.
2. Gli Stati membri ospitanti degli OICVM non impongono procedure amministrative o obblighi aggiuntivi a carico degli OICVM di cui al paragrafo 1 nelle materie disciplinate dalla presente direttiva.
3. Gli Stati membri assicurano che le informazioni complete sulle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che esulano dalle materie disciplinate dalla presente direttiva e che sono direttamente rilevanti per le misure adottate per la commercializzazione nel loro territorio delle quote degli OICVM stabiliti in un altro Stato membro siano facilmente accessibili a distanza e con mezzi elettronici. Gli Stati membri assicurano che dette informazioni siano disponibili in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale, siano comunicate in modo chiaro e non ambiguo e siano tenute aggiornate.
4. Ai fini del presente capo, un OICVM include i relativi comparti.
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