Art. 85

Art. 85

In vigore dal 13 lug 2009
Le regole per la valutazione del patrimonio e per il calcolo del prezzo di emissione o di vendita e del prezzo di riacquisto o di rimborso delle quote di un OICVM sono indicate nel diritto nazionale applicabile nel regolamento del fondo o nell’atto costitutivo della società di investimento.
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