Art. 83

Art. 83

In vigore dal 13 lug 2009
1.   Non possono contrarre prestiti: a) una società di investimento; b) una società di gestione o il depositario, per conto dei fondi comuni di investimento. Un OICVM può tuttavia acquistare divise estere mediante un prestito «back-to-back». 2.   In deroga al paragrafo 1, uno Stato membro può autorizzare gli OICVM a contrarre prestiti purché si tratti di: a) prestiti temporanei e rappresentino — nel caso di società di investimento, fino a un massimo del 10 % del patrimonio, o — nel caso di un fondo comune di investimento, fino a un massimo del 10 % del valore del fondo, o b) prestiti per l’acquisto di beni immobili indispensabili alla prosecuzione diretta delle loro attività e rappresentino, nel caso di società di investimento, fino a un massimo del 10 % del patrimonio. Qualora una società di investimento sia autorizzata a contrarre prestiti ai sensi delle lettere a) e b), tali prestiti non possono superare il 15 % del suo patrimonio complessivo.
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