Art. 81
In vigore dal 13 lug 2009
1. Gli Stati membri consentono alle società di investimento e, per ciascun fondo comune da esse gestito, alle società di gestione di fornire le informazioni chiave per gli investitori su supporto durevole o tramite un sito web. Una copia cartacea è consegnata gratuitamente all’investitore che ne faccia richiesta.
Inoltre, sul sito web della società di investimento o della società di gestione è pubblicata una versione aggiornata delle informazioni chiave per gli investitori.
2. La Commissione può adottare misure di esecuzione per definire le condizioni specifiche per la fornitura delle informazioni chiave per gli investitori su supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web che non costituisce un supporto durevole.
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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