Art. 8
In vigore dal 13 lug 2009
1. Le autorità competenti non rilasciano a una società di gestione l’autorizzazione per accedere all’attività se prima non hanno ottenuto comunicazione dell’identità degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che vi detengono una partecipazione qualificata nonché dell’entità della medesima.
Le autorità competenti negano l’autorizzazione se, in funzione della necessità di assicurare una gestione sana e prudente della società di gestione, non sono certe dell’idoneità degli azionisti o soci di cui al primo comma.
2. Gli Stati membri non applicano alle succursali di società di gestione, che hanno la propria sede legale fuori della Comunità e iniziano o svolgono già la loro attività, disposizioni che assicurino loro un trattamento più favorevole di quello accordato alle succursali di società di gestione la cui sede legale si trova in uno Stato membro.
3. Le autorità competenti dell’altro Stato membro interessato sono consultate in via preliminare in merito all’autorizzazione di qualsiasi società di gestione che sia:
a)
una controllata di un’altra società di gestione, una società di investimento, un ente creditizio o una impresa di assicurazione autorizzati in un altro Stato membro;
b)
una controllata dell’impresa controllante di un’altra società di gestione, una società di investimento, un ente creditizio o una impresa di assicurazione autorizzati in un altro Stato membro; oppure
c)
una società controllata dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano un’altra società di gestione, una società di investimento, un ente creditizio o una impresa di assicurazione autorizzati in un altro Stato membro.
Storico versioni
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