Art. 78

Art. 78

In vigore dal 13 lug 2009
1.   Gli Stati membri prescrivono che le società di investimento e, per ciascuno dei fondi comuni da esse gestite, le società di gestione redigano un breve documento contenente le informazioni chiave per gli investitori. Tale documento è denominato «informazioni chiave per gli investitori» nella presente direttiva. La locuzione «informazioni chiave per gli investitori» è chiaramente riportata nel predetto documento in una delle lingue di cui all’, paragrafo 1, lettera b). 2.   Le informazioni chiave per gli investitori includono informazioni appropriate sulle caratteristiche essenziali dell’OICVM interessato, da fornire agli investitori in modo che essi possano ragionevolmente comprendere la natura e i rischi del prodotto di investimento loro proposto e possano, di conseguenza, prendere decisioni di investimento informate. 3.   Le informazioni chiave per gli investitori forniscono informazioni sui seguenti elementi essenziali riferiti all’OICVM interessato: a) l’individuazione dell’OICVM; b) una breve descrizione dei suoi obiettivi e della sua politica di investimento; c) la presentazione dei risultati passati oppure, se pertinente, gli scenari di performance; d) i costi e gli oneri connessi; e e) il profilo di rischio/rendimento dell’investimento, compresi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti nell’OICVM interessato. Tali elementi essenziali devono essere comprensibili agli investitori senza alcun riferimento ad altri documenti. 4.   Le informazioni chiave per gli investitori specificano chiaramente dove e come è possibile ottenere informazioni supplementari sull’investimento proposto, in particolare, ma non solo, dove e come è possibile ottenere su richiesta in ogni momento e gratuitamente il prospetto, la relazione annuale e la relazione semestrale, e la lingua in cui dette informazioni vengono messe a disposizione degli investitori. 5.   Le informazioni chiave per gli investitori sono scritte in modo conciso e in un linguaggio non tecnico. Vengono redatte in un formato comune, che consenta raffronti, e presentate in modo da essere ragionevolmente comprese dagli investitori al dettaglio. 6.   Le informazioni chiave per gli investitori sono utilizzate senza modifiche o supplementi, tranne la traduzione, in tutti gli Stati membri in cui l’OICVM è stato notificato ai fini della commercializzazione delle sue quote ai sensi dell’. 7.   La Commissione adotta misure di esecuzione che specificano quanto segue: a) il contenuto completo e dettagliato delle informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori come previsto ai paragrafi 2, 3 e 4; b) il contenuto completo e dettagliato delle informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori nei seguenti casi specifici: i) per gli OICVM che hanno più comparti di investimento, le informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori che investono in uno specifico comparto, ivi comprese le modalità di passaggio da un comparto all’altro e le relative spese; ii) per gli OICVM che offrono più di una categoria di azioni, le informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori che investono in una specifica categoria di azioni; iii) per le strutture di fondi di fondi, le informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori che investono in un OICVM che investe a sua volta in un altro OICVM o in altri organismi di investimento collettivo di cui all’, paragrafo 1, lettera e); iv) per le strutture master-feeder, le informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori che investono in un OICVM feeder; e v) per gli OICVM strutturati, a capitale protetto o analoghi, le informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori in relazione alle speciali caratteristiche di questi OICVM; e c) i dettagli specifici del formato e della presentazione delle informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori di cui al paragrafo 5. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2.
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