Art. 77

Art. 77

In vigore dal 13 lug 2009
Tutte le comunicazioni di marketing agli investitori sono chiaramente identificabili come tali. Esse sono corrette, chiare e non fuorvianti. In particolare, le comunicazioni di marketing contenenti un invito ad acquistare quote di OICVM e recanti informazioni specifiche su un OICVM non contengono affermazioni che risultino in contrasto con le informazioni contenute nel prospetto e con le informazioni chiave per gli investitori di cui all’ o che siano tali da modificarne la sostanza. Esse menzionano l’esistenza del prospetto e la disponibilità delle informazioni chiave per gli investitori di cui all’, e specificano dove e in che lingua gli investitori o potenziali investitori possano ottenere tali informazioni o documenti e come possono avervi accesso.
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