Art. 76

Art. 76

In vigore dal 13 lug 2009
L’OICVM rende pubblico, con modalità adeguate, il prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto, o di rimborso delle proprie quote ogniqualvolta esso emetta, venda, riacquisti o rimborsi le quote e almeno due volte al mese. Tuttavia, le autorità competenti possono permettere a un OICVM di ridurre la frequenza a una volta al mese, a condizione che tale deroga non pregiudichi gli interessi dei detentori di quote.
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