Art. 7

Art. 7

In vigore dal 13 lug 2009
1.   Fatte salve le altre condizioni di applicazione generale stabilite dal diritto nazionale, le autorità competenti non autorizzano una società di gestione se la stessa non soddisfa i seguenti requisiti: a) la società di gestione dispone di un capitale iniziale pari almeno a 125 000 EUR tenuto conto di quanto segue: i) quando il valore dei portafogli gestiti dalla società di gestione supera 250 000 000 EUR, la società di gestione deve disporre di fondi propri aggiuntivi il cui importo è pari allo 0,02 % del valore dei portafogli gestiti dalla società di gestione che supera i 250 000 000 EUR, ma il totale richiesto del capitale iniziale e dell’importo aggiuntivo non deve superare tuttavia 10 000 000 EUR; ii) ai fini del presente paragrafo, per portafogli della società di gestione si devono intendere: — fondi comuni di investimento gestiti dalla società di gestione, compresi i portafogli per i quali la società ha delegato la gestione, ma esclusi quelli che essa gestisce in delega, — società di investimento della cui gestione è incaricata la società di gestione in questione, — altri organismi di investimento collettivo gestiti dalla società di gestione, compresi i portafogli per i quali la società ha delegato la gestione, ma esclusi quelli che essa gestisce in delega; iii) a prescindere dall’ammontare dei sopra indicati importi, i fondi propri della società di gestione non devono mai essere inferiori all’importo stabilito all’ della direttiva 2006/49/CE; b) le persone che dirigono di fatto la società di gestione hanno i requisiti di onorabilità e di esperienza sufficienti anche in rapporto al tipo di OICVM gestiti dalla società di gestione i cui nominativi e i nominativi di chiunque subentri loro nella carica devono essere comunicati immediatamente all’autorità competente; l’attività della società di gestione deve essere decisa da almeno due persone che soddisfino tali requisiti; c) la domanda di autorizzazione è corredata di un programma di attività indicante quanto meno la struttura organizzativa della società di gestione; e d) tanto l’amministrazione centrale quanto la sede legale della società di gestione sono situate nello stesso Stato membro. Ai fini della lettera a) del primo comma gli Stati membri possono dispensare le società di gestione dall’obbligo di disporre di fino al 50 % dell’importo aggiuntivo di fondi propri di cui al punto i) se esse beneficiano di una garanzia di pari importo fornita da un ente creditizio o da un’impresa di assicurazione; questi ultimi devono avere la sede legale in uno Stato membro, oppure in un paese terzo purché siano soggetti alle norme prudenziali che le autorità competenti ritengono equivalenti a quelle stabilite dal diritto comunitario. 2.   Se esistono stretti legami tra la società di gestione e altre persone fisiche o giuridiche, le autorità competenti rilasciano l’autorizzazione solo se tali stretti legami non ostacolano l’efficace esercizio delle proprie funzioni di vigilanza. Le autorità competenti negano l’autorizzazione anche qualora le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo cui sono soggette una o più persone fisiche o giuridiche con le quali la società di gestione ha stretti legami, oppure difficoltà inerenti l’applicazione di tali disposizioni, ostacolino l’efficace esercizio delle loro funzioni di vigilanza. Le autorità competenti impongono alle società di gestione di comunicare le informazioni necessarie per verificare in ogni momento il soddisfacimento delle condizioni di cui al presente paragrafo. 3.   Le autorità competenti informano il richiedente, entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, del rilascio o del rifiuto dell’autorizzazione L’eventuale rifiuto deve essere motivato. 4.   La società di gestione può iniziare la sua attività non appena l’autorizzazione è rilasciata. 5.   Le autorità competenti possono revocare l’autorizzazione rilasciata a una società di gestione soggetta alla presente direttiva soltanto quando tale società: a) non utilizzi l’autorizzazione entro dodici mesi, vi rinuncia espressamente o abbia cessato l’attività disciplinata dalla presente direttiva da più di sei mesi, se lo Stato membro interessato non ha disposto la decadenza dell’autorizzazione in tali casi; b) ha ottenuto l’autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare; c) non soddisfa più le condizioni cui è subordinata l’autorizzazione; d) non è più conforme alla direttiva 2006/49/CE se l’autorizzazione comprende anche la gestione discrezionale di portafogli di cui all’, paragrafo 3, lettera a), della presente direttiva; e) ha violato in modo grave o sistematico le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva; o f) ricade in uno dei casi in cui la revoca è prevista dalla legislazione nazionale.
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