Art. 69

Art. 69

In vigore dal 13 lug 2009
1.   Il prospetto contiene le informazioni necessarie perché gli investitori possano formulare un giudizio informato sull’investimento che è loro proposto e in particolare sui relativi rischi. Il prospetto include, indipendentemente dagli strumenti in cui viene effettuato l’investimento, un’illustrazione chiara e facilmente comprensibile dei profili di rischio del fondo. 2.   Il prospetto contiene almeno le informazioni previste nello schema A dell’allegato I, sempre che queste non siano contenute nel regolamento del fondo o nell’atto costitutivo allegati al prospetto a norma dell’, paragrafo 1. 3.   La relazione annuale contiene un bilancio o uno stato patrimoniale, un conto dettagliato dei rendimenti e delle spese dell’esercizio, una relazione sulle attività svolte nell’esercizio precedente e le altre informazioni previste dallo schema B dell’allegato I, nonché ogni dato significativo che permetta agli investitori di valutare con cognizione di causa l’evoluzione dell’attività e i risultati dell’OICVM. 4.   La relazione semestrale contiene almeno le informazioni previste dalle sezioni da I a IV dello schema B, dell’allegato I. Quando un OICVM ha versato o intende versare acconti sui dividendi, le cifre devono indicare i risultati previa detrazione delle imposte per il semestre considerato e gli acconti sui dividendi versati o previsti.
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