Art. 64
In vigore dal 13 lug 2009
1. Gli Stati membri prescrivono che l’OICVM feeder già in attività come OICVM, o anche come OICVM feeder di un altro OICVM master, comunichi ai suoi detentori di quote le seguenti informazioni:
a)
una dichiarazione che le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM feeder hanno approvato l’investimento dell’OICVM feeder in quote di tale OICVM master;
b)
le informazioni chiave per gli investitori di cui all’ relative all’OICVM feeder e all’OICVM master;
c)
la data in cui l’OICVM feeder inizierà a investire nell’OICVM master oppure, se vi ha già investito, la data alla quale il suo investimento supererà il limite di cui all’, paragrafo 1; e
d)
una dichiarazione che i detentori di quote hanno il diritto di chiedere, entro trenta giorni, il riacquisto o il rimborso delle loro quote senza altre spese se non quelle addebitate dall’OICVM per coprire i costi di disinvestimento; tale diritto sorge dal momento in cui l’OICVM feeder comunica le informazioni di cui al presente paragrafo.
Dette informazioni vengono comunicate almeno trenta giorni prima della data di cui al primo comma, lettera c).
2. Nel caso in cui l’OICVM feeder sia stato notificato conformemente all’, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro ospitante dell’OICVM feeder o in una lingua approvata dalle sue autorità competenti. Della traduzione è responsabile l’OICVM feeder. Tale traduzione riflette fedelmente il contenuto dell’originale.
3. Gli Stati membri assicurano che l’OICVM feeder non investa in quote di un dato OICVM master oltre il limite di cui all’, paragrafo 1, prima che siano trascorsi i trenta giorni di cui al paragrafo 1, secondo comma.
4. La Commissione può adottare misure di esecuzione che specificano quanto segue:
a)
il formato e le modalità di comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1; o
b)
nel caso in cui l’OICVM feeder trasferisca tutte o parte del proprio patrimonio all’OICVM master in cambio delle quote, la procedura per la valutazione e la stima certificata di tale contributo in natura e il ruolo del depositario dell’OICVM feeder in questa procedura.
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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