Art. 62
In vigore dal 13 lug 2009
1. Gli Stati membri prescrivono che, qualora l’OICVM master e l’OICVM feeder abbiano revisori diversi, detti revisori concludano un accordo per lo scambio di informazioni al fine di assicurare a entrambi i revisori l’esercizio delle proprie funzioni; le informazioni riguardano anche le misure adottate per rispettare gli obblighi di cui al paragrafo 2.
L’OICVM feeder non investe in quote dell’OICVM master fintanto che detto accordo non abbia acquistato efficacia.
2. Nella relazione di revisione, il revisore dell’OICVM feeder tiene conto della relazione di revisione dell’OICVM master. Se l’OICVM feeder e l’OICVM master hanno esercizi finanziari non coincidenti, il revisore dell’OICVM master redige un rapporto ad hoc alla data di chiusura di esercizio adottata dall’OICVM feeder.
Il revisore riferisce in particolare in merito alle eventuali irregolarità evidenziate nella relazione di revisione dell’OICVM master e sul loro impatto sull’OICVM feeder.
3. Se rispettano le disposizioni del presente capo, né il revisore dell’OICVM master né quello dell’OICVM feeder sono ritenuti inadempienti rispetto a eventuali norme che limitano la divulgazione di informazioni o riguardano la protezione dati e che siano previste contrattualmente o imposte da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Tale rispetto non comporta responsabilità di alcun tipo per il revisore o per qualunque persona che agisca per suo conto.
4. La Commissione può adottare misure di esecuzione che specificano il contenuto dell’accordo di cui al paragrafo 1, primo comma.
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2.
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