Art. 61

Art. 61

In vigore dal 13 lug 2009
1.   Gli Stati membri prescrivono che, qualora l’OICVM master e l’OICVM feeder abbiano depositari diversi, detti depositari concludano un accordo per lo scambio di informazioni al fine di assicurare a entrambi i depositari l’esercizio delle loro funzioni. L’OICVM feeder non investe in quote dell’OICVM master fintanto che detto accordo non abbia acquistato efficacia. Se rispettano le disposizioni del presente capo, né il depositario dell’OICVM master né quello dell’OICVM feeder sono ritenuti inadempienti rispetto a norme che limitano la divulgazione di informazioni o riguardano la protezione dei dati che siano previste contrattualmente o imposte da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Tale rispetto non comporta responsabilità di alcun tipo per il depositario o per qualunque persona che agisca per suo conto. Gli Stati membri dispongono che l’OICVM feeder o, laddove applicabile, la società di gestione dell’OICVM feeder, abbiano il compito di comunicare al depositario dell’OICVM feeder ogni informazione relativa all’OICVM master che risulti necessaria per il corretto svolgimento dei compiti del depositario dell’OICVM feeder. 2.   Il depositario dell’OICVM master informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro dell’OICVM master, l’OICVM feeder o, laddove applicabile, la società di gestione e il depositario dell’OICVM feeder, di ogni eventuale irregolarità riscontrata in relazione all’OICVM master giudicata suscettibile di ripercuotersi negativamente sull’OICVM feeder. 3.   La Commissione può adottare misure di esecuzione che specificano quanto segue: a) gli elementi da includere nell’accordo di cui al paragrafo 1; e b) il tipo di irregolarità di cui al paragrafo 2 che si ritiene possano avere un impatto negativo sull’OICVM feeder. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2.
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