Art. 60

Art. 60

In vigore dal 13 lug 2009
1.   Gli Stati membri dispongono che l’OICVM master fornisca all’OICVM feeder tutti i documenti e le informazioni necessarie a quest’ultimo per rispettare gli obblighi fissati dalla presente direttiva. A tal fine l’OICVM feeder conclude un accordo con l’OICVM master. L’OICVM feeder non investe in quote dell’OICVM master oltre i limiti applicabili ai sensi dell’, paragrafo 1, finché l’accordo di cui al primo comma non sia effettivo. Tale accordo è messo a disposizione dei detentori di quote su loro richiesta e senza spese. Nel caso in cui sia l’OICVM master sia l’OICVM feeder siano gestiti dalla stessa società di gestione, l’accordo può essere sostituito da norme interne di comportamento che garantiscano il rispetto dei requisiti di cui al presente paragrafo. 2.   L’OICVM master e l’OICVM feeder prendono le misure idonee per coordinare la tempistica del calcolo e della pubblicazione del loro valore patrimoniale netto, al fine di evitare il «market timing» nelle loro quote, evitando le possibilità di arbitraggio. 3.   Fatto salvo l’, se un OICVM master sospende temporaneamente il riacquisto, il rimborso o la sottoscrizione delle proprie quote, di propria iniziativa o su richiesta delle autorità competenti, ognuno dei suoi OICVM feeder può sospendere, per lo stesso periodo di tempo, il riacquisto, il rimborso o la sottoscrizione delle proprie quote, ferme restando le condizioni fissate all’, paragrafo 2. 4.   In caso di liquidazione dell’OICVM master, viene liquidato anche l’OICVM feeder, a meno che le autorità competenti dello Stato membro di origine approvino: a) l’investimento di almeno l’85 % del patrimonio dell’OICVM feeder in quote di un altro OICVM master; o b) le modifiche al suo regolamento o al suo atto costitutivo al fine di consentire all’OICVM feeder di convertirsi in un OICVM che non sia un OICVM feeder. Fatte salve le specifiche disposizioni nazionali di legge in materia di liquidazione obbligatoria, la liquidazione di un OICVM master non può avere luogo prima che siano trascorsi tre mesi da quando l’OICVM master ha informato della decisione vincolante di liquidazione tutti i suoi detentori di quote e le autorità competenti dello Stato membro di origine di tali OICVM feeder. 5.   In caso di fusione di un OICVM master con un altro OICVM o di sua divisione in due o più OICVM, gli OICVM feeder vengono liquidati, a meno che le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM feeder concedano l’approvazione all’OICVM feeder di: a) continuare a essere un OICVM feeder dell’OICVM master o un altro OICVM risultante dalla fusione o dalla divisione dell’OICVM master; b) investire almeno l’85 % del proprio patrimonio in quote di un altro OICVM master non risultante dalla fusione o dalla divisione; o c) modificare il suo regolamento o il suo atto costitutivo al fine di convertirsi in un OICVM che non sia un OICVM feeder. La fusione o la divisione dell’OICVM master acquista efficacia solo se l’OICVM master ha fornito a tutti i suoi detentori di quote e alle autorità competenti degli Stati membri di origine dei suoi OICVM feeder le informazioni di cui all’, o informazioni a esse comparabili, almeno sessanta giorni prima della data prevista per l’efficacia. Salvo che le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM feeder abbiano concesso l’approvazione ai sensi del primo comma, lettera a), l’OICVM master consente all’OICVM feeder di riacquistare o rimborsare tutte le quote dell’OICVM master prima che la fusione o la divisione dell’OICVM master acquisti efficacia. 6.   La Commissione può adottare misure di esecuzione che specificano quanto segue: a) il contenuto dell’accordo o delle norme interne di comportamento di cui al paragrafo 1; b) le misure di cui al paragrafo 2 ritenute idonee, e c) la procedura di concessione delle approvazioni richieste ai sensi dei paragrafi 4 e 5 in caso di liquidazione, fusione o divisione dell’OICVM master. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2.
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