Art. 59
In vigore dal 13 lug 2009
1. Gli Stati membri assicurano che l’investimento di un OICVM feeder in un determinato OICVM master che superi il limite per gli investimenti in altri OICVM previsti dall’, paragrafo 1, sia soggetto all’approvazione preventiva delle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM feeder.
2. L’OICVM feeder viene informato entro quindici giorni lavorativi dalla presentazione del fascicolo completo del fatto che le autorità competenti abbiano approvato o meno l’investimento dell’OICVM feeder nell’OICVM master.
3. Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM concedono l’approvazione se l’OICVM feeder, il suo depositario e il suo revisore, nonché l’OICVM master rispettano tutti gli obblighi fissati nel presente capo. A tal fine, l’OICVM feeder presenta alle autorità competenti del suo Stato membro di origine i seguenti documenti:
a)
il regolamento o l’atto costitutivo dell’OICVM feeder e dell’OICVM master;
b)
il prospetto e le informazioni chiave per gli investitori di cui all’ dell’OICVM feeder e dell’OICVM master;
c)
l’accordo tra l’OICVM feeder e l’OICVM master o le norme interne di comportamento di cui all’, paragrafo 1;
d)
laddove applicabile, le informazioni da fornire ai detentori delle quote di cui all’, paragrafo 1;
e)
se l’OICVM master e l’OICVM feeder hanno depositari diversi, l’accordo tra i rispettivi depositari sullo scambio di informazioni di cui all’, paragrafo 1;
f)
se l’OICVM master e l’OICVM feeder hanno revisori diversi, l’accordo tra i rispettivi revisori sullo scambio di informazioni di cui all’, paragrafo 1.
Se l’OICVM feeder è stabilito in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine dell’OICVM master, l’OICVM feeder produce anche un’attestazione delle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM master comprovante che quest’ultimo è un OICVM o un suo comparto di investimento che soddisfa le condizioni di cui all’, paragrafo 3, lettere b) e c). I documenti sono forniti dall’OICVM feeder nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine dell’OICVM feeder o in una lingua approvata dalle sue autorità competenti.
Storico versioni
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