Art. 54
In vigore dal 13 lug 2009
1. In deroga dell’, gli Stati membri possono autorizzare gli OICVM a investire, secondo il principio della ripartizione dei rischi, sino al 100 % del loro patrimonio in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro, da uno o più dei suoi enti locali, da uno Stato terzo o da un organismo pubblico internazionale di cui facciano parte uno o più Stati membri.
Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM accordano tale deroga solo se ritengono che i detentori di quote degli OICVM beneficino di una protezione equivalente a quella di cui beneficiano i detentori di quote degli OICVM che rispetti i limiti dell’.
Tali OICVM detengono valori di almeno sei emissioni differenti, ma i valori di una singola emissione non possono superare il 30 % dell’importo totale del suo patrimonio.
2. Gli OICVM di cui al paragrafo 1 menzionano esplicitamente, nel regolamento del fondo o nell’atto costitutivo della società di investimento, gli Stati membri, gli enti locali o gli organismi pubblici internazionali che emettono o garantiscono i valori nei quali essi intendono investire più del 35 % del proprio patrimonio.
Il regolamento o l’atto costitutivo vengono approvati dalle autorità competenti.
3. Gli OICVM di cui al paragrafo 1 includono, nel prospetto o nelle comunicazioni di marketing, una dichiarazione ben visibile che richiami l’attenzione su detta autorizzazione e indichi gli Stati membri o gli enti locali o gli organismi pubblici internazionali nei cui valori intendono investire o hanno investito più del 35 % del proprio patrimonio.
Storico versioni
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