Art. 53

Art. 53

In vigore dal 13 lug 2009
1.   Fermi restando i limiti previsti dall’, gli Stati membri possono elevare i limiti stabiliti dall’ fino a un massimo del 20 % per gli investimenti in azioni o obbligazioni di uno stesso emittente, quando, conformemente al regolamento del fondo o all’atto costitutivo, l’obiettivo della politica di investimento dell’OICVM è riprodurre la composizione di un determinato indice azionario o obbligazionario riconosciuto dalle autorità competenti, a condizione che: a) la composizione dell’indice sia sufficientemente diversificata; b) l’indice rappresenti un parametro di riferimento adeguato per il mercato al quale si riferisce; e c) l’indice sia reso pubblico in modo adeguato. 2.   Gli Stati membri possono elevare il limite fissato al paragrafo 1 sino a un massimo del 35 % allorché lo giustifichino condizioni eccezionali del mercato, in particolare dei mercati regolamentati nei quali prevalgono taluni valori mobiliari o strumenti del mercato monetario. L’investimento entro detto limite è possibile solo con riferimento ad un unico emittente.
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