Art. 52

Art. 52

In vigore dal 13 lug 2009
1.   Un OICVM investe non più: a) del 5 % del proprio patrimonio in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi da uno stesso emittente; o b) del 20 % del proprio patrimonio in depositi costituiti presso uno stesso organismo. L’esposizione verso una controparte dell’OICVM in un’operazione con strumenti finanziari derivati OTC non può superare: a) il 10 % del proprio patrimonio se la controparte è un ente creditizio di cui all’, paragrafo 1, lettera f); o b) il 5 % del proprio patrimonio negli altri casi. 2.   Gli Stati membri possono elevare il limite del 5 % contemplato dal primo comma del paragrafo 1 sino a un massimo del 10 %. Tuttavia, in tal caso, l’importo totale rappresentato dai valori mobiliari e dagli strumenti del mercato monetario detenuti dall’OICVM in emittenti in ciascuno dei quali esso investe più del 5 % del proprio patrimonio non supera il 40 % del valore del patrimonio dell’OICVM. Tale limitazione non si applica ai depositi costituiti presso istituti finanziari soggetti a vigilanza prudenziale o alle operazioni con strumenti finanziari derivati OTC effettuate con detti istituti. Fermi restando i limiti individuali stabiliti al paragrafo 1, un OICVM, quando ciò determinerebbe investimenti pari a oltre il 20 % del proprio patrimonio in un unico organismo, non può cumulare: a) investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi da detto organismo; b) depositi costituiti presso detto organismo; o c) esposizioni risultanti da operazioni su strumenti finanziari derivati OTC effettuate con detto organismo. 3.   Gli Stati membri possono elevare il limite del 5 % di cui al primo comma del paragrafo 1 sino a un massimo del 35 % se i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario sono emessi o garantiti da uno Stato membro, dai suoi enti locali, da uno Stato terzo o da un organismo pubblico internazionale di cui fanno parte uno o più Stati membri. 4.   Gli Stati membri possono elevare il limite del 5 % di cui al primo comma del paragrafo 1 sino a un massimo del 25 % se le obbligazioni sono emesse da enti creditizi che abbiano la sede legale in uno Stato membro e siano soggetti a speciale vigilanza pubblica ai fini della tutela dei detentori delle obbligazioni. In particolare, le somme risultanti dall’emissione di tali obbligazioni vengono investite, conformemente alla legge, in attività che per tutto il periodo di validità delle obbligazioni siano in grado di coprire i crediti connessi alle obbligazioni e che, in caso di insolvenza dell’emittente, verrebbero utilizzate a titolo prioritario per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi maturati. Qualora un OICVM investa più del 5 % del proprio patrimonio nelle obbligazioni di cui al primo comma, emesse da un solo emittente, il valore complessivo di tali investimenti non supera l’80 % del valore del patrimonio dell’OICVM. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’elenco delle categorie di obbligazioni di cui al primo comma e delle categorie di emittenti abilitati, in base alla legge e alle disposizioni in materia di vigilanza di cui al predetto comma, a emettere obbligazioni rispondenti ai criteri enunciati nel presente articolo. Questi elenchi sono corredati di una descrizione del regime delle garanzie offerte. La Commissione comunica immediatamente agli altri Stati membri queste informazioni, con i commenti ritenuti opportuni, e le rende accessibili al pubblico. Tali informazioni possono essere oggetto di scambi di opinioni in sede di comitato europeo dei valori mobiliari di cui all’, paragrafo 1. 5.   I valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario di cui ai paragrafi 3 e 4 non sono presi in considerazione per l’applicazione del limite del 40 % di cui al paragrafo 2. I limiti previsti ai paragrafi da 1 a 4 non sono cumulati e pertanto gli investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi dallo stesso organismo o in depositi o strumenti derivati costituiti presso tale organismo, effettuati a norma dei paragrafi da 1 a 4 non superano, in totale, il 35 % del patrimonio dell’OICVM. Le società che sono incluse nello stesso gruppo ai fini della redazione dei conti consolidati, come definite ai sensi della direttiva 83/349/CEE o alle norme contabili riconosciute a livello internazionale, sono considerate un unico organismo ai fini del calcolo dei limiti di cui al presente articolo. Gli Stati membri possono autorizzare il cumulo degli investimenti in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario nell’ambito di uno stesso gruppo fino a un limite massimo del 20 %.
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