Art. 50
In vigore dal 13 lug 2009
1. Gli investimenti di un OICVM devono comprendere uno o più dei seguenti beni:
a)
valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi o negoziati su un mercato regolamentato, come definiti all’, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE;
b)
valori mobiliari e strumenti del mercato monetario negoziati su un altro mercato regolamentato di uno Stato membro, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico;
c)
valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori di uno Stato terzo o negoziati su un altro mercato regolamentato di uno Stato terzo, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, purché la scelta di questa borsa valori o di questo mercato sia stata approvata dalle autorità competenti o sia prevista dalla legge e/o dal regolamento del fondo o dall’atto costitutivo della società di investimento;
d)
valori mobiliari emessi recentemente a condizione che:
i)
le modalità di emissione prevedano l’impegno di presentare una domanda di ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa valori o di un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, e purché la scelta di questa borsa valori o di questo mercato sia stata approvata dalle autorità competenti o sia prevista dalla legge e/o dal regolamento del fondo o dall’atto costitutivo della società di investimento; e
ii)
l’ammissione di cui al punto i) sia ottenuta al più tardi entro un anno dall’emissione;
e)
quote di OICVM autorizzati ai sensi della presente direttiva o di altri organismi di investimento collettivo ai sensi dell’, paragrafo 2, lettere a) e b), a prescindere dal fatto che siano stabiliti o meno in uno Stato membro, purché:
i)
tali altri organismi di investimento collettivo siano autorizzati conformemente ad una legislazione che preveda che essi sono soggetti a una vigilanza che le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM considerano equivalente a quella stabilita dalla legislazione comunitaria e che la cooperazione tra le autorità sia sufficientemente garantita;
ii)
il livello di protezione garantito ai detentori di quote degli altri organismi di investimento collettivo sia equivalente a quello previsto per i detentori di quote di un OICVM e in particolare le norme concernenti la segregazione dei patrimoni, i prestiti, concessi e assunti, e le vendite allo scoperto di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario siano equivalenti a quelle previste dalla presente direttiva;
iii)
il patrimonio degli altri organismi di investimento collettivo sia oggetto di relazioni semestrali e annuali che consentano una valutazione delle attività e delle passività, del rendimento e delle operazioni compiute nel periodo di riferimento; e
iv)
non oltre il 10 % del patrimonio degli OICVM o degli altri organismi di investimento collettivo di cui si prospetta l’acquisizione possa, conformemente al regolamento del fondo o all’atto costitutivo, essere complessivamente investito in quote di altri OICVM o di altri organismi di investimento collettivo;
f)
depositi presso enti creditizi che siano rimborsabili su richiesta o possano essere ritirati e abbiano una scadenza non superiore a dodici mesi, a condizione che l’ente creditizio abbia la sede legale in uno Stato membro o, qualora la sede legale sia situata in un paese terzo, che sia soggetto a norme prudenziali considerate, dalle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM, equivalenti a quelle stabilite dalla legislazione comunitaria;
g)
strumenti finanziari derivati, negoziati su uno dei mercati regolamentati di cui alle lettere a), b) e c), compresi gli strumenti equivalenti che danno luogo a regolamento in contanti; o strumenti finanziari derivati negoziati fuori borsa (strumenti derivati OTC), a condizione che:
i)
il sottostante allo strumento derivato consista in strumenti di cui al presente paragrafo, indici finanziari, tassi di interesse, tassi di cambio o valute nei quali l’OICVM può investire in base agli obiettivi indicati nel suo regolamento o nel suo atto costitutivo;
ii)
le controparti delle operazioni con strumenti derivati OTC siano istituti soggetti a vigilanza prudenziale e appartenenti alle categorie approvate dalle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM; e
iii)
gli strumenti derivati OTC siano oggetto di una valutazione affidabile e verificabile su base quotidiana e possano essere venduti, liquidati o chiusi con un’operazione di compensazione in qualsiasi momento al loro valore equo («fair value») su iniziativa dell’OICVM; o
h)
strumenti del mercato monetario diversi da quelli negoziati su un mercato regolamentato, contemplati all’, paragrafo 1), lettera o), se l’emissione o l’emittente sono di per sé regolamentati ai fini della protezione degli investitori e del risparmio, purché siano:
i)
emessi o garantiti da un’amministrazione centrale, regionale o locale o da una banca centrale di uno Stato membro, dalla Banca centrale europea, dalla Comunità europea o dalla Banca europea per gli investimenti, da un paese terzo o, nel caso di uno Stato federale, da uno dei membri che compongono la federazione o da un organismo pubblico internazionale al quale appartengono uno o più Stati membri;
ii)
emessi da un’impresa i cui titoli sono negoziati sui mercati regolamentati di cui alle lettere a), b) o c);
iii)
emessi o garantiti da un istituto soggetto a vigilanza prudenziale conformemente ai criteri definiti dal diritto comunitario o da un istituto che è soggetto e si conforma a norme prudenziali considerate dalle autorità competenti almeno altrettanto rigorose di quelle previste dal diritto comunitario;
iv)
emessi da altri istituti che appartengono alle categorie approvate dalle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM a condizione che gli investimenti in tali strumenti godano di una protezione degli investitori equivalente a quella prevista ai punti i), ii) o iii) e purché l’emittente sia una società con capitale e riserve pari ad almeno 10 000 000 EUR, presenti e pubblichi i conti annuali conformemente alla quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull’, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (14), oppure sia un soggetto che, all’interno di un gruppo di società comprendente una o più società quotate in borsa, sia dedicato al finanziamento del gruppo ovvero si tratti di un ente dedicato al finanziamento di veicoli di cartolarizzazione che usufruiscono di una linea di liquidità bancaria.
2. A ogni modo, un OICVM non può:
a)
investire più del 10 % del proprio patrimonio in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario diversi da quelli previsti dal paragrafo 1; o
b)
acquisire metalli preziosi o certificati che li rappresentino.
Un OICVM può detenere liquidità a titolo accessorio.
3. Una società di investimento può acquistare i beni mobili o immobili indispensabili all’esercizio diretto della propria attività.
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