Art. 47

Art. 47

In vigore dal 13 lug 2009
1.   Per le fusioni nazionali, le leggi degli Stati membri determinano la data in cui la fusione ha effetto nonché la data per il calcolo del rapporto di scambio delle quote dell’OICVM oggetto di fusione in quote dell’OICVM ricevente e, se del caso, per la determinazione del relativo valore patrimoniale netto per i pagamenti in contanti. Per le fusioni transfrontaliere, le leggi dello Stato membro di origine dell’OICVM ricevente determinano tali date. Gli Stati membri assicurano che, ove applicabile, tali date siano stabilite dopo l’approvazione della fusione da parte dei detentori di quote dell’OICVM ricevente o dell’OICVM oggetto di fusione. 2.   La realizzazione della fusione viene resa pubblica mediante mezzi adeguati secondo le modalità previste dalle leggi dello Stato membro dell’OICVM ricevente e notificata alle autorità competenti dello Stato membro dell’OICVM ricevente e dell’OICVM oggetto di fusione. 3.   Una fusione che sia efficace ai sensi del paragrafo 1 non può essere dichiarata nulla o annullata.
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