Art. 46
In vigore dal 13 lug 2009
A eccezione dei casi in cui gli OICVM non abbiano designato una società di gestione, gli Stati membri assicurano che ogni spesa legale, di consulenza o amministrativa legata alla preparazione e al completamento della fusione non venga posta a carico dell’OICVM oggetto di fusione, dell’OICVM ricevente o dei loro detentori di quote.
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