Art. 44
In vigore dal 13 lug 2009
Quando il diritto nazionale degli Stati membri richiede l’approvazione delle fusioni tra OICVM da parte dei detentori di quote, gli Stati membri assicurano che l’approvazione non richieda più del 75 % dei voti effettivamente espressi dai detentori di quote presenti o rappresentati all’assemblea generale dei detentori di quote.
Il primo comma non pregiudica il quorum costitutivo prescritto dal diritto nazionale. Gli Stati membri non impongono per le fusioni transfrontaliere quorum di presenza più rigorosi di quelli previsti per le fusioni nazionali, né quorum di presenza più rigorosi per le fusioni di OICVM di quelli previsti per le fusioni societarie.
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