Art. 42

Art. 42

In vigore dal 13 lug 2009
1.   Le disposizioni vigenti nello Stato membro d’origine dell’OICVM oggetto di fusione affidano a un depositario o a un revisore dei conti indipendente, abilitato conformemente alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (13), la certificazione di quanto segue: a) i criteri adottati per la valutazione delle attività e, laddove applicabile, delle passività alla data prevista per il calcolo del tasso di cambio di cui all’, paragrafo 1; b) se del caso, il pagamento in contante per quota; e c) il metodo di calcolo del tasso di cambio nonché il tasso di cambio effettivo fissato alla data di calcolo di tale tasso a norma dell’, paragrafo 1. 2.   I revisori legali dei conti dell’OICVM oggetto di fusione o il revisore legale dei conti dell’OICVM ricevente sono considerati revisori indipendenti ai fini del paragrafo 1. 3.   Su richiesta, una copia della relazione del revisore indipendente o, se del caso, del depositario viene messa gratuitamente a disposizione dei detentori di quote sia dell’OICVM oggetto di fusione che dell’OICVM ricevente e delle rispettive autorità competenti.
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