Art. 38

Art. 38

In vigore dal 13 lug 2009
1.   Fatte salve le condizioni di cui al presente capo e indipendentemente dal modo in cui gli OICVM sono costituiti ai sensi dell’, paragrafo 3, gli Stati membri consentono fusioni transfrontaliere e fusioni nazionali, come definite all’, paragrafo 1, lettere q) e r), in conformità di una o più tecniche di fusione di cui all’, paragrafo 1, lettera p). 2.   Le tecniche di fusione utilizzate per le fusioni transfrontaliere definite all’, paragrafo 1, lettera q), devono essere previste ai sensi delle disposizioni vigenti nello Stato membro d’origine dell’OICVM oggetto di fusione. Le tecniche di fusione utilizzate per le fusioni nazionali definite all’, paragrafo 1, lettera r), devono essere previste ai sensi delle disposizioni vigenti nello Stato membro in cui gli OICVM sono stabiliti.
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