Art. 34

Art. 34

In vigore dal 13 lug 2009
Il depositario è responsabile, secondo il diritto nazionale dello Stato membro di origine della società di investimento, nei confronti della società di investimento stessa e dei detentori di quote, di ogni perdita da essi subita in conseguenza dell’inadempimento colposo o dell’errato adempimento dei suoi obblighi.
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