Art. 31

Art. 31

In vigore dal 13 lug 2009
Lo Stato membro di origine della società di investimento redige le norme prudenziali che le società di investimento che non hanno designato una società di gestione autorizzata ai sensi della presente direttiva devono sempre osservare. In particolare, le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di investimento, tenuto conto anche della natura della società di investimento, esigono che essa abbia una buona organizzazione amministrativa e contabile, meccanismi di controllo e di salvaguardia in materia di elaborazione elettronica dei dati e procedure di controllo interno adeguate che comprendano, in particolare, una disciplina per le operazioni personali dei dipendenti o per la detenzione o la gestione di investimenti in strumenti finanziari a scopo di investimento del proprio capitale iniziale e che assicurino, quanto meno, che qualunque transazione in cui intervenga la società possa essere ricostruita per quanto riguarda l’origine, le controparti, la natura nonché il luogo e il momento in cui è stata effettuata e che il patrimonio della società di investimento sia investito conformemente all’atto costitutivo e alle norme in vigore.
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