Art. 30

Art. 30

In vigore dal 13 lug 2009
Gli si applicano, in quanto compatibili, alle società di investimento che non hanno designato una società di gestione autorizzata ai sensi della presente direttiva. Ai fini degli articoli di cui al primo comma, per «società di gestione» si intende una «società di investimento». Le società di investimento gestiscono soltanto i beni del proprio portafoglio e non ricevono, in nessun caso, incarichi riguardanti la gestione di patrimoni per conto terzi.
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