Art. 3
In vigore dal 13 lug 2009
Non sono assoggettati alla presente direttiva:
a)
organismi di investimento collettivo di tipo chiuso;
b)
organismi di investimento collettivo che raccolgono capitali senza promuovere la vendita delle proprie quote tra il pubblico all’interno della Comunità o in qualsiasi parte di essa;
c)
organismi di investimento collettivo la vendita delle cui quote è riservata dal regolamento del fondo o dall’atto costitutivo della società d’investimento al pubblico dei paesi terzi;
d)
le categorie di organismi di investimento collettivo fissate dalla legislazione dello Stato membro in cui sono stabiliti tali organismi di investimento collettivo, per i quali non si possono applicare le norme previste dal capo VII e dall’ in considerazione della loro politica di investimento e di assunzione di prestiti.
Storico versioni
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