Art. 29

Art. 29

In vigore dal 13 lug 2009
1.   Fatte salve le altre condizioni di applicazione generale stabilite dal diritto nazionale, le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di investimento non autorizzano una società di investimento che non abbia designato una società di gestione, salvo che la società di investimento disponga di un capitale iniziale sufficiente, pari ad almeno 300 000 EUR. Inoltre, quando una società di investimento non ha designato una società di gestione autorizzata ai sensi della presente direttiva, si applicano le seguenti condizioni: a) l’autorizzazione deve essere negata, salvo che la domanda di autorizzazione sia corredata di un programma di attività indicante quanto meno la struttura organizzativa della società di investimento; b) gli esponenti aziendali della società di investimento devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di esperienza sufficienti anche in rapporto al tipo di affari gestiti dalla società di investimento e, a tal fine, i nominativi degli esponenti aziendali e di chiunque subentri loro nella loro carica devono essere comunicati quanto prima all’autorità competente; la scelta dell’attività della società di investimento deve essere effettuata da almeno due persone che soddisfino tali requisiti; si intende per esponente aziendale la persona che, a norma di legge o dell’atto costitutivo, rappresenta la società di investimento o determina effettivamente l’indirizzo dell'attività; c) se esistono stretti legami tra la società di investimento e altre persone fisiche o giuridiche, le autorità competenti devono rilasciare l’autorizzazione solo se tali stretti legami non ostacolano l’efficace esercizio delle loro funzioni di vigilanza. Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di investimento negano l’autorizzazione anche qualora le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo cui sono soggette una o più persone fisiche o giuridiche con le quali la società di investimento ha stretti legami, oppure difficoltà inerenti all’applicazione di tali disposizioni, ostacolino l’efficace esercizio delle loro funzioni di vigilanza. Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di investimento impongono alle società di investimento di comunicare alle autorità stesse le informazioni di cui esse necessitano. 2.   Nel caso in cui la società di investimento non abbia designato una società di gestione, la società di investimento riceve, entro sei mesi dalla presentazione di una domanda completa, comunicazione del rilascio o del rifiuto dell’autorizzazione. Il rifiuto deve essere motivato. 3.   Una società di investimento può iniziare la sua attività non appena l’autorizzazione è rilasciata. 4.   Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di investimento possono revocare l’autorizzazione rilasciata a una società di investimento soggetta alla presente direttiva soltanto quando tale società: a) non utilizzi l’autorizzazione entro dodici mesi, vi rinunci espressamente o abbia cessato di esercitare l’attività disciplinata dalla presente direttiva da più di sei mesi, se lo Stato membro interessato non ha disposto la decadenza dell’autorizzazione in tali casi; b) ha ottenuto l’autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare; c) non soddisfa più le condizioni cui era subordinata l’autorizzazione; d) ha violato in modo grave o sistematico le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva; o e) ricade in uno dei casi in cui la revoca è prevista dal diritto nazionale.
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