Art. 27
In vigore dal 13 lug 2009
L’accesso all’attività di una società di investimento è subordinato alla previa autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro di origine della società di investimento.
Gli Stati membri determinano la forma giuridica che deve assumere una società di investimento.
La sede legale della società di investimento è situata nello Stato membro di origine di detta società.
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