Art. 25

Art. 25

In vigore dal 13 lug 2009
1.   Le funzioni di società di gestione e di depositario non possono essere esercitate dalla stessa società. 2.   Nell’esercizio delle rispettive funzioni la società di gestione e il depositario agiscono in modo indipendente ed esclusivamente nell’interesse dei detentori di quote.
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