Art. 24
In vigore dal 13 lug 2009
Il depositario è responsabile, secondo il diritto nazionale dello Stato membro di origine dell’OICVM, nei confronti della società di gestione e dei detentori di quote, di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza del colposo inadempimento o dell’errato adempimento dei suoi obblighi.
Nei confronti dei detentori di quote la responsabilità può essere diretta o indiretta attraverso la società di gestione, a seconda della natura giuridica dei rapporti esistenti fra il depositario, la società di gestione e i detentori di quote.
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