Art. 23

Art. 23

In vigore dal 13 lug 2009
1.   Il depositario ha la propria sede legale o è stabilito nello Stato membro di origine dell’OICVM. 2.   Il depositario è un istituto soggetto a regolamentazione prudenziale e vigilanza continua. Esso presenta garanzie finanziarie e professionali sufficienti per poter svolgere efficacemente la propria attività di depositario e per far fronte agli impegni che risultano dall’esercizio di tale funzione. 3.   Gli Stati membri stabiliscono le categorie di istituti di cui al paragrafo 2 che possono essere scelte come depositari. 4.   Il depositario consente alle autorità competenti dello Stato membro di origine degli OICVM di ottenere, su richiesta, tutte le informazioni che il depositario ha ottenuto nell’espletamento dei propri compiti e che sono necessarie alle autorità competenti ai fini della vigilanza sulla conformità, da parte degli OICVM, alla presente direttiva. 5.   Se lo Stato membro d’origine della società di gestione non è lo Stato membro d’origine dell’OICVM, il depositario sottoscrive con la società di gestione un accordo scritto che regola il flusso di informazioni ritenute necessarie al fine di consentirgli di espletare le funzioni di cui all’ e alle altre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che sono rilevanti per i depositari dello Stato membro d’origine dell’OICVM. 6.   La Commissione può adottare misure di esecuzione relative alle misure che il depositario deve adottare al fine di adempiere ai propri obblighi in merito a un OICVM gestito da una società di gestione stabilita in un altro Stato membro, comprese le informazioni specifiche da inserire nell’accordo standard in uso da parte del depositario e della società di gestione ai sensi del paragrafo 5. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2.
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