Art. 20
In vigore dal 13 lug 2009
1. Fatto salvo l’, una società di gestione che faccia richiesta di gestire un OICVM stabilito in un altro Stato membro fornisce alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM la seguente documentazione:
a)
l’accordo scritto concluso con il depositario di cui agli ; e
b)
informazioni sulle modalità di delega riguardo a funzioni in materia di gestione e amministrazione di investimenti, di cui all’allegato II.
Se una società di gestione gestisce già un OICVM dello stesso tipo nello Stato membro di origine dell’OICVM, è sufficiente fare riferimento alla documentazione già fornita.
2. Ove ciò sia necessario per garantire la conformità con le norme per le quali sono responsabili, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione di fornire chiarimenti e informazioni circa la documentazione di cui al paragrafo 1 e, in base all’attestato di cui agli , accertarsi se il tipo di OICVM per cui è richiesta l’autorizzazione è coperto o meno dall’autorizzazione concessa alla società di gestione. Se del caso, le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione esprimono il loro parere entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta iniziale.
3. Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM possono rifiutare la richiesta della società di gestione soltanto se:
a)
la società di gestione non osserva le norme che rientrano nelle loro competenze ai sensi dell’;
b)
la società di gestione non è autorizzata dalle autorità competenti del proprio Stato membro di origine a gestire il tipo di OICVM per cui si richiede l’autorizzazione; o
c)
la società di gestione non ha fornito la documentazione di cui al paragrafo 1.
Prima di rifiutare una richiesta, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM consultano le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione.
4. La società di gestione comunica alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM qualsiasi successiva modifica sostanziale alla documentazione di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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