Art. 18
In vigore dal 13 lug 2009
1. Ogni società di gestione che intenda esercitare per la prima volta le attività per le quali è stata autorizzata nel territorio di un altro Stato membro in regime di libera prestazione di servizi notifica alle autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione:
a)
lo Stato membro nel cui territorio la società di gestione intende operare; e
b)
un programma di attività indicante le attività e i servizi di cui all’, paragrafi 2 e 3, che si intendono svolgere, che include una descrizione della procedura di gestione dei rischi esistente nella società di gestione. Esso comprende altresì una descrizione delle procedure e dei meccanismi adottati ai sensi dell’.
2. Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione notificano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione le informazioni di cui al paragrafo 1, entro un mese dal loro ricevimento.
Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione comunicano inoltre le indicazioni relative a qualsiasi sistema di indennizzo applicabile che miri a tutelare gli investitori.
Qualora una società di gestione intenda esercitare l’attività di gestione collettiva di portafogli di cui all’allegato II, le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione allegano alla documentazione inviata alle competenti autorità dello Stato membro ospitante della società di gestione un attestato da cui risulti che la società di gestione è stata autorizzata ai sensi delle disposizioni della presente direttiva, unitamente a una descrizione della portata dell’autorizzazione della società di gestione e ai dettagli di ogni restrizione dei tipi di OICVM che detta società di gestione è autorizzata a gestire.
Fatto salvo quanto previsto dagli , la società di gestione può quindi iniziare l’attività nello Stato membro ospitante della società di gestione.
3. Una società di gestione che presta servizi in regime di libera prestazione di servizi osserva le norme emanate dallo Stato membro di origine della società di gestione, ai sensi dell’.
4. In caso di modifica del contenuto delle informazioni comunicate a norma del paragrafo 1, lettera b), la società di gestione notifica per iscritto la modifica in questione alle autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante della società di gestione, prima di procedere alla modifica stessa. Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione aggiorna le informazioni contenute nell’attestato di cui al paragrafo 2 e comunica alle autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione qualsiasi modifica alla portata dell’autorizzazione della società di gestione o ai dettagli di ogni restrizione dei tipi di OICVM che detta autorità di gestione è autorizzata a gestire.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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