Art. 16
In vigore dal 13 lug 2009
1. Gli Stati membri provvedono affinché le società di gestione autorizzate dal proprio Stato membro di origine possano esercitare nel loro territorio le attività per le quali hanno ricevuto l’autorizzazione, costituendovi una succursale o in regime di libera prestazione di servizi.
Se una società di gestione così autorizzata propone, senza stabilire una succursale, soltanto di commercializzare le quote dell’OICVM che essa gestisce, come previsto all’allegato II, in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine dell’OICVM, senza proporre di effettuare altre attività o servizi, tale commercializzazione è soggetta esclusivamente ai requisiti di cui al capo XI.
2. Gli Stati membri non subordinano lo stabilimento di una succursale o la libera prestazione di servizi ad alcuna autorizzazione né al requisito di una determinata dotazione di capitale né ad altra misura di effetto equivalente.
3. Fatte salve le condizioni di cui al presente articolo, un OICVM è libero di designare una società di gestione autorizzata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine dell’OICVM, o di essere gestito dalla stessa, ai sensi delle pertinenti disposizioni della presente direttiva, purché tale società di gestione osservi le disposizioni di cui:
a)
all’ o all’; e
b)
agli .
Storico versioni
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