Art. 14

Art. 14

In vigore dal 13 lug 2009
1.   Ciascuno Stato membro redige le regole di condotta che le società di gestione in esso autorizzate devono osservare in ogni momento. Tali norme devono attuare almeno i principi di cui al presente paragrafo. Tali principi obbligano la società di gestione a: a) agire, nell’esercizio della propria attività, in modo leale e corretto, nell’interesse degli OICVM che gestisce e dell’integrità del mercato; b) agire con la competenza, l’impegno e la diligenza necessari, nell’interesse degli OICVM che gestisce e dell’integrità del mercato; c) disporre delle risorse e delle procedure necessarie per il corretto svolgimento delle proprie attività, e utilizzarle in modo efficace; d) cercare di evitare i conflitti di interessi e, qualora ciò non sia possibile, provvedere a che gli OICVM che gestisce siano trattati in modo equo; e e) conformarsi a tutte le prescrizioni applicabili all’esercizio delle proprie attività in modo da promuovere gli interessi dei propri investitori e l’integrità del mercato. 2.   Fatto salvo l’, la Commissione adotta, entro il 1o luglio 2010, misure di esecuzione onde garantire che la società di gestione soddisfi gli obblighi di cui al paragrafo 1, in particolare allo scopo di: a) definire opportuni criteri per agire con correttezza ed equità e con la competenza, la cura e la diligenza necessari, nel migliore interesse degli OICVM; b) precisare i principi richiesti per garantire che le società di gestione utilizzino in modo efficace le risorse e le procedure necessarie per il corretto svolgimento delle loro attività; e c) definire le misure che è ragionevolmente lecito attendersi dalle società di gestione al fine di individuare, prevenire, gestire e/o rendere noti conflitti d’interesse, come pure di definire gli opportuni criteri per determinare le tipologie di conflitti d’interesse la cui esistenza potrebbe ledere gli interessi degli OICVM. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2.
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