Art. 13

Art. 13

In vigore dal 13 lug 2009
1.   Se la legislazione dello Stato membro di origine della società di gestione consente alle società di gestione di delegare a terzi, ai fini di una conduzione più efficiente della loro attività, l’esercizio per loro conto di una o più delle loro funzioni, devono essere soddisfatti tutti i presupposti seguenti: a) la società di gestione informa in modo appropriato le autorità competenti del proprio Stato membro di origine; le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione trasmettono senza indugio le informazioni alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM; b) il mandato non deve pregiudicare l’efficacia della vigilanza sulla società di gestione e in particolare non deve impedire a questa di agire, né agli OICVM di essere gestiti, nel migliore interesse degli investitori; c) se la delega riguarda la gestione degli investimenti, il mandato deve essere conferito solo a imprese autorizzate o registrate ai fini della gestione di patrimoni e soggette a vigilanza prudenziale; la delega deve essere conforme ai criteri di ripartizione degli investimenti periodicamente definiti dalle società di gestione; d) nel caso in cui il mandato abbia a oggetto la gestione degli investimenti e sia conferito a una impresa di un paese terzo, deve essere garantita la collaborazione tra le autorità di vigilanza interessate; e) il mandato per la funzione principale di gestione degli investimenti non deve essere conferito né al depositario, né a una qualsiasi altra impresa i cui interessi possano essere in conflitto con quelli della società di gestione o dei detentori delle quote; f) devono essere previste misure che consentono alle persone che dirigono la società di gestione di controllare efficacemente e in ogni momento l’attività dell’impresa alla quale il mandato viene conferito; g) il mandato non deve impedire alle persone che dirigono la società di gestione di impartire in qualsiasi momento ulteriori istruzioni all’impresa titolare del mandato e di revocare il mandato stesso con effetto immediato, ove ciò sia nell’interesse degli investitori; h) tenuto conto della natura delle funzioni da delegare, l’impresa alla quale le funzioni sono delegate deve essere qualificata e idonea a svolgere le funzioni di cui trattasi; e i) i prospetti dell’OICVM devono specificare le funzioni che la società di gestione è autorizzata a delegare ai sensi del presente articolo. 2.   La responsabilità della società di gestione o del depositario non è pregiudicata dall’aver delegato a terzi alcune sue funzioni. La società di gestione non delega le sue funzioni in misura tale da diventare una società fantasma.
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