Art. 12

Art. 12

In vigore dal 13 lug 2009
1.   Ogni Stato membro redige le norme prudenziali che le società di gestione autorizzate in quello Stato membro, per quanto concerne l’attività di gestione degli OICVM autorizzati ai sensi della presente direttiva, devono osservare in ogni momento. In particolare, le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione, tenuto conto anche della natura degli OICVM gestiti da una società di gestione, esigono che ciascuna di tali società: a) abbia una buona organizzazione amministrativa e contabile, meccanismi di controllo e di salvaguardia in materia di elaborazione elettronica dei dati e procedure adeguate di controllo interno che comprendano, in particolare, regole per le operazioni personali dei dipendenti o per la detenzione o la gestione di investimenti in strumenti finanziari a scopo di investimento in conto proprio e che assicurino, quanto meno, che qualunque transazione in cui intervenga l’OICVM possa essere ricostruita per quanto riguarda l’origine, le controparti, la natura nonché il luogo e il momento in cui è stata effettuata e che il patrimonio degli OICVM gestito dalla società di gestione sia investito conformemente al regolamento del fondo o al suo atto costitutivo e alle norme in vigore; b) sia strutturata e organizzata in modo tale da ridurre al minimo il rischio che gli interessi degli OICVM o dei clienti siano pregiudicati dai conflitti d’interessi tra la società e i suoi clienti, tra due dei suoi clienti, tra uno dei suoi clienti e un OICVM o tra due OICVM. 2.   Le società di gestione che sono autorizzate a prestare i servizi di gestione discrezionale di portafogli di cui all’, paragrafo 3, lettera a): a) non possono investire la totalità o una parte del portafoglio di un investitore in quote di organismi d’investimento collettivo che esse gestiscono, salvo previa autorizzazione generale del cliente; b) sono soggette, con riguardo ai servizi di cui all’, paragrafo 3, alle disposizioni della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi d’indennizzo degli investitori (12). 3.   Fatto salvo l’, la Commissione adotta, entro il 1o luglio 2010, misure di esecuzione che precisano le procedure e le disposizioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a), e le strutture e i requisiti organizzativi volti a ridurre al minimo i conflitti di interesse di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera b). Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2.
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