Art. 116

Art. 116

In vigore dal 13 lug 2009
1.   Gli Stati membri adottato e pubblicano, entro il 30 giugno 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’, paragrafo 2, secondo comma, all’, paragrafo 3, lettera b), all’, paragrafo 1, lettere e), m), p), q) e r), all’, paragrafo 5, all’, all’, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 1, alinea, all’, paragrafo 1, lettere a) e i), all’, all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 3, all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 2, lettera b), all’, paragrafo 3, primo e terzo comma, all’, paragrafi da 4 a 7, all’, paragrafo 9, secondo comma, all’, paragrafo 1, alinea, all’, paragrafo 1, lettera b) all’, paragrafo 2, dal terzo al quarto comma, all’, paragrafi 3 e 4, all’, all’, all’, paragrafi 2, 3, 5, 6, 8 e 9, all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 3, lettere a), d) ed e), all’, paragrafi 1, 2, 4 e 5, all’, terzo comma, all’, paragrafo 2, all’, paragrafi 2, 4, e 5, agli articoli da 37 a 42, all’, paragrafi da 1 a 5, agli articoli da 44 a 49, all’, paragrafo 1, alinea, all’, paragrafo 3, all’, paragrafo 1, terzo comma, all’, paragrafo 3, all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 2, primo comma, alinea, agli , all’, paragrafi da 1 a 5, all’, paragrafi 1 e 2, all’, paragrafi 1, 2 e 3, all’, all’, paragrafi 1, 2 e 3, agli , all’, paragrafo 1, alinea e lettera a), all’, paragrafi 1 e 2, all’, paragrafi 2 e 3, agli , paragrafi 1, 2 e 3. agli articoli da 77 a 82, all’, paragrafo 1, lettera b), all’, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, all’, all’, paragrafo 1, lettera b), all’, lettera b), agli articoli da 90 a 94, agli articoli da 96 a 100, all’, paragrafi da 1 a 8, all’, paragrafo 2, secondo comma, all’, paragrafo 5, all’, all’, all’, paragrafi 2, 3 e 4, all’, e all’allegato I. Essi ne informano senza indugio la Commissione Essi applicano le predette misure a decorrere dal 1o luglio 2011. Tali misure, quando vengono adottate dagli Stati membri, contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l’indicazione che i riferimenti alle direttive abrogate dalla direttiva 85/611/CEE, contenuti nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, devono essere intesi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Le modalità di detto riferimento nonché la forma redazionale di detta indicazione sono determinate dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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