Art. 114
In vigore dal 13 lug 2009
1. Le imprese di investimento, quali definite al punto 1 dell’, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE, che sono autorizzate a prestare unicamente i servizi di cui alla sezione A, punti 4) e 5), dell’allegato di detta direttiva, possono essere autorizzate ai sensi della presente direttiva a gestire OICVM in qualità di «società di gestione». Le imprese di investimento che optano per tale cambiamento rinunciano all’autorizzazione ottenuta a norma della direttiva 2004/39/CE.
2. Le società di gestione autorizzate nel loro Stato membro di origine prima del 13 febbraio 2004 a svolgere, ai sensi della direttiva 85/611/CEE, l’attività di gestione di OICVM sono considerate autorizzate ai fini del presente articolo se la legislazione di tale Stato membro impone, per l’esercizio di tale attività, condizioni equivalenti a quelle di cui agli .
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