Art. 110
In vigore dal 13 lug 2009
1. Gli Stati membri ospitanti della società di gestione provvedono affinché, nei casi in cui una società di gestione autorizzata in un altro Stato membro eserciti nel loro territorio la sua attività attraverso una succursale, le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione possano, dopo aver informato le autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione, procedere esse stesse o tramite intermediari all’uopo designati alla verifica in loco delle informazioni di cui all’.
2. Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto delle autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione di procedere a verifiche in loco nelle succursali costituite nel territorio di tale Stato membro nell’esercizio delle competenze loro conferite dalla presente direttiva.
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