Art. 11
In vigore dal 13 lug 2009
1. Alle partecipazioni qualificate in una società di gestione si applicano le stesse disposizioni degli della direttiva 2004/39/CE.
2. Ai fini della presente direttiva, i termini «impresa d'investimento» e «imprese d'investimento» di cui all’ della direttiva 2004/39/CE vanno interpretati come «società di gestione».
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