Art. 108
In vigore dal 13 lug 2009
1. Solo le autorità dello Stato membro di origine dell’OICVM sono autorizzate a prendere misure nei confronti di tale OICVM in caso di violazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, nonché delle norme previste dal regolamento del fondo o dall’atto costitutivo della società di investimento.
Tuttavia le autorità dello Stato membro ospitante dell’OICVM possono prendere misure nei confronti di tale OICVM in caso di violazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore in tale Stato membro, che esulano dall’ambito di applicazione della presente direttiva o dagli obblighi di cui agli .
2. Qualsiasi decisione concernente la revoca dell’autorizzazione nonché qualsiasi altra misura grave presa nei confronti dell’OICVM o qualsiasi sospensione dell’emissione, del riacquisto o del rimborso delle sue quote che gli sia imposta sono comunicate senza indugio dalle autorità dello Stato membro di origine dell’OICVM alle autorità degli Stati membri ospitanti dell’OICVM e, se la società di gestione di un OICVM ha sede in un altro Stato membro, alle competenti autorità dello Stato membro d’origine della società di gestione.
3. Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione e quelle dello Stato membro di origine dell’OICVM possono intervenire nei confronti della società di gestione qualora essa violi le disposizioni vigenti delle rispettive giurisdizioni.
4. Nel caso in cui le autorità competenti dello Stato membro ospitante di un OICVM le cui quote siano commercializzate nel territorio di tale Stato membro abbiano motivi chiari e dimostrabili per credere che l’OICVM abbia violato gli obblighi imposti dalle disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva sui quali le autorità competenti dello Stato membro ospitante dell’OICVM non abbiano poteri, esse ne informano le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM che adotta le misure opportune.
5. Qualora, nonostante le misure adottate dalle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM, o perché le misure si rivelano inadeguate, o perché lo Stato membro di origine dell’OICVM non interviene entro un termine ragionevole, l’OICVM continui a tenere un comportamento chiaramente lesivo degli interessi degli investitori dello Stato membro ospitante dell’OICVM, le autorità competenti dello Stato membro ospitante dell’OICVM possono intervenire di conseguenza in uno dei seguenti modi:
a)
dopo aver informato le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM, adottano tutte le misure necessarie per proteggere gli investitori, ivi compresa la possibilità di vietare all’OICVM interessato l’ulteriore commercializzazione delle quote nel territorio dello Stato membro ospitante dell’OICVM; o
b)
se necessario, portano il caso all’attenzione del comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari.
La Commissione viene informata immediatamente delle eventuali misure adottate in applicazione del primo comma, lettera a).
6. Gli Stati membri assicurano che nell’ambito del loro territorio sia legalmente possibile notificare gli atti giuridici necessari per le misure eventualmente adottate dallo Stato membro ospitante dell’OICVM a carico dell’OICVM a norma dei paragrafi da 2 a 5.
Storico versioni
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