Art. 107

Art. 107

In vigore dal 13 lug 2009
1.   Le autorità competenti motivano per iscritto qualsiasi decisione di rifiuto di autorizzazione e qualsiasi decisione negativa presa in applicazione delle misure generali adottate in esecuzione della presente direttiva e la comunicano al richiedente. 2.   Gli Stati membri stabiliscono che le decisioni che attuano le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottate conformemente alla presente direttiva siano debitamente motivate e siano soggette a un diritto di ricorso giurisdizionale anche quando non sia stata adottata alcuna decisione entro sei mesi dalla presentazione di una domanda di autorizzazione corredata di tutte le informazioni richieste. 3.   Gli Stati membri prevedono che uno o più dei seguenti organismi, in funzione di quanto stabilito dal diritto nazionale, possano, nell’interesse dei consumatori e conformemente al diritto nazionale, adire i tribunali o presentare ricorso ai competenti organi amministrativi per ottenere l’applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva: a) organismi pubblici o loro rappresentanti; b) organizzazioni di consumatori aventi un legittimo interesse nella protezione dei consumatori; o c) organizzazioni professionali aventi un legittimo interesse nella protezione dei propri membri.
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