Art. 104
In vigore dal 13 lug 2009
1. Le disposizioni degli non ostano a che un’autorità competente trasmetta alle banche centrali e ad altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie, le informazioni intese all’esercizio delle loro funzioni, né che tali autorità o organismi comunichino alle autorità competenti le informazioni che sono loro necessarie ai fini delle disposizioni di cui all’, paragrafo 4. Le informazioni ricevute in questo contesto sono coperte dal segreto d’ufficio di cui all’, paragrafo 1.
2. Le disposizioni degli non ostano a che le autorità competenti comunichino le informazioni di cui all’, paragrafi da 1 a 4, a un organismo di compensazione o altro organismo analogo riconosciuto dalla legislazione nazionale per effettuare servizi di compensazione o di regolamento dei contratti in un mercato del loro Stato membro, qualora ritengano necessarie tali informazioni per garantire il regolare funzionamento di tali organismi rispetto a insolvenze, anche potenziali, di chi interviene in tale mercato.
Le informazioni ricevute in questo contesto sono coperte dal segreto d’ufficio di cui all’, paragrafo 1.
Tuttavia, gli Stati membri provvedono affinché le informazioni ricevute in virtù dell’, paragrafo 2, non possano essere rivelate, nel caso contemplato dal primo comma del presente paragrafo, senza esplicito consenso delle autorità competenti che hanno fornito le informazioni.
3. Fatto salvo l’, paragrafi 1 e 4, gli Stati membri possono autorizzare, in forza di disposizioni legislative, la comunicazione di talune informazioni ad altri servizi dell’amministrazione centrale competenti in materia di legislazione relativa alla vigilanza sugli OICVM, e sulle imprese che concorrono alla loro attività, sugli enti creditizi, sugli istituti finanziari, sulle imprese di investimento e sulle imprese di assicurazione, nonché agli ispettori che agiscono per conto di tali servizi.
Tuttavia, tali informazioni possono essere fornite unicamente quando ciò sia necessario a fini di vigilanza prudenziale.
Ciò nondimeno gli Stati membri prevedono che le informazioni ricevute ai sensi dell’, paragrafi 2 e 5, possano essere rivelate nei casi previsti dal presente paragrafo solo con il consenso esplicito delle autorità competenti che hanno comunicato le informazioni.
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